Art. 3
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. Controlli e garanzie
1. L'impianto siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto
costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma
dell'articolo 1.
(( 1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta
una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio. ))
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26
ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.
DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le
prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita'
produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA S.p.A.
di Taranto a norma dell'articolo 1.
(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.A. di
Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni
caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al
comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello
stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi
quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le
disposizioni contenute nel medesimo decreto. ))
4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa
indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla
attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente
pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per
tutta la durata dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
definito il compenso del Garante in misura non superiore a
duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze
proprie dell'Istituto ((, con il supporto delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, )) e sentendo le rappresentanze
dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti
necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati
devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticita'
riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e
proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di
provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in
considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. (( A tal
fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali,
iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare
la massima trasparenza per i cittadini, in conformita' ai principi
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus, il 25 giugno
1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale
attivita' svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze
riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui
al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, supplemento
ordinario:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici - In vigore dal 22 maggio 2012). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definito il
trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque
riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 43 della
Costituzione:
«Art. 41 (L'iniziativa economica privata e' libera). -
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
«Art. 43. - A fini di utilita' generale la legge puo'
riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.».
- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2001, n. 85, supplemento ordinario.