Art. 3 
 
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
  26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. Controlli e garanzie 
 
  1. L'impianto siderurgico della societa'  ILVA  S.p.A.  di  Taranto
costituisce stabilimento di interesse strategico  nazionale  a  norma
dell'articolo 1. 
  (( 1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Governo  adotta
una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio. )) 
  2. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata  in  data  26
ottobre 2012 alla societa'  ILVA  S.p.A.  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  prot.  n.
DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del  27  ottobre  2012,  contiene  le
prescrizioni  volte  ad  assicurare  la  prosecuzione  dell'attivita'
produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA  S.p.A.
di Taranto a norma dell'articolo 1. 
  (( 3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.A. di
Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e'  in  ogni
caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di  cui  al
comma  2,   alla   prosecuzione   dell'attivita'   produttiva   nello
stabilimento e alla commercializzazione dei  prodotti,  ivi  compresi
quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione   di   tutte   le
disposizioni contenute nel medesimo decreto. )) 
  4. Entro 10 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle  prescrizioni
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con il Ministro della salute, un Garante,  di  indiscussa
indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di  vigilare  sulla
attuazione delle disposizioni del  presente  decreto.  Se  dipendente
pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
definito  il  compenso  del  Garante  in  misura  non   superiore   a
duecentomila euro lordi  annui.  Si  applica  l'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  6.  Il  Garante,  avvalendosi  dell'Istituto   superiore   per   la
protezione e  la  ricerca  ambientale  nell'ambito  delle  competenze
proprie dell'Istituto ((, con il supporto delle Agenzie  regionali  e
provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA),  di  cui  al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, )) e sentendo  le  rappresentanze
dei lavoratori,  acquisisce  le  informazioni  e  gli  atti  ritenuti
necessari che l'azienda, le amministrazioni e  gli  enti  interessati
devono  tempestivamente  fornire,  segnalando   al   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticita'
riscontrate   nell'attuazione   della   predetta   autorizzazione   e
proponendo le idonee misure, ivi  compresa  l'eventuale  adozione  di
provvedimenti   di    amministrazione    straordinaria    anche    in
considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.  ((  A  tal
fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali,
iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare
la massima trasparenza per i cittadini, in  conformita'  ai  principi
della Convenzione sull'accesso alle informazioni,  la  partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla  giustizia  in
materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus, il  25  giugno
1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale
attivita' svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze
riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di  cui
al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre  2011,  n.  284,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici - In vigore dal 22 maggio 2012). - 1. Con decreto
          del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previo  parere
          delle competenti Commissioni  parlamentari,  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   e'   definito   il
          trattamento economico  annuo  onnicomprensivo  di  chiunque
          riceva  a  carico  delle  finanze  pubbliche  emolumenti  o
          retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
          autonomo con  pubbliche  amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  gennaio  1994,  n.  61
          (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei  controlli
          ambientali e istituzione della  Agenzia  nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  41  e  43  della
          Costituzione: 
              «Art. 41 (L'iniziativa economica privata e' libera).  -
          Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in
          modo da recare danno alla sicurezza,  alla  liberta',  alla
          dignita' umana. 
              La legge determina i programmi e i controlli  opportuni
          perche' l'attivita'  economica  pubblica  e  privata  possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali.». 
              «Art. 43. - A fini di utilita' generale la  legge  puo'
          riservare   originariamente    o    trasferire,    mediante
          espropriazione e salvo  indennizzo,  allo  Stato,  ad  enti
          pubblici  o  a  comunita'  di  lavoratori   o   di   utenti
          determinate  imprese  o  categorie  di  imprese,   che   si
          riferiscano a servizi pubblici  essenziali  o  a  fonti  di
          energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
          preminente interesse generale.». 
              -  La  legge  16  marzo  2001,  n.  108  (Ratifica   ed
          esecuzione    della    Convenzione    sull'accesso     alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25  giugno
          1998) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          2001, n. 85, supplemento ordinario.