(( Art. 3 bis 
 
 
               Piano sanitario straordinario in favore 
              del territorio della provincia di Taranto 
 
  1. Al fine di contrastare le criticita'  sanitarie  riscontrate  in
base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia  di
Taranto, per il triennio 2013-2015, e' sospesa, nel limite  di  spesa
di 10 milioni di euro annui, con  riferimento  all'azienda  sanitaria
locale di Taranto, l'applicazione: 
  a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e  al
rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, e alla  limitazione  di  cui  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni; 
  b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui  al  Piano
di rientro e di  riqualificazione  del  Sistema  sanitario  regionale
2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia; 
  c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con  le
strutture  accreditate  di   cui   al   Piano   di   rientro   e   di
riqualificazione   del   Sistema   sanitario   regionale   2010-2012,
sottoscritto dalla regione Puglia. 
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche  nel
caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15,
comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. All'onere derivante dal presente  articolo,  nel  limite  di  10
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2013,  2014  e  2015,  si
provvede  mediante  specifico  vincolo   a   valere   sulle   risorse
finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge  23
dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  71,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, supplemento ordinario: 
              «71. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma
          565, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni, per il  triennio  2007-2009,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale concorrono alla  realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  adottando,  anche  nel
          triennio 2010-2012, misure necessarie a  garantire  che  le
          spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
          delle  amministrazioni  e  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, non superino per ciascuno degli  anni
          2010, 2011 e 2012  il  corrispondente  ammontare  dell'anno
          2004  diminuito  dell'1,4  per  cento.  A  tale   fine   si
          considerano anche le spese per il personale con rapporto di
          lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
          coordinata e continuativa, o che presta servizio con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma, le spese per il personale sono  considerate
          al netto: a) per l'anno 2004,  delle  spese  per  arretrati
          relativi ad  anni  precedenti  per  rinnovo  dei  contratti
          collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli  anni
          2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti  dai  rinnovi  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   intervenuti
          successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
          devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per  ciascuno
          degli anni  2010,  2011  e  2012,  le  spese  di  personale
          totalmente a carico di finanziamenti comunitari o  privati,
          nonche'  le  spese  relative  alle   assunzioni   a   tempo
          determinato e ai contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa  per  l'attuazione  di  progetti  di   ricerca
          finanziati  ai   sensi   dell'art.   12-bis   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario: 
              «28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale; resta  fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno  2009.  Per  il  comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall'art.  38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009.». 
              Si riporta il testo dell'art. 15, comma 20, del decreto
          legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per
          la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          supplemento ordinario: 
              «20.  Si  applicano,   a   decorrere   dal   2013,   le
          disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  qualora  al  termine  del
          periodo di riferimento del Piano di  rientro  ovvero  della
          sua prosecuzione, non venga  verificato  positivamente,  in
          sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
          prosecuzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 delle legge
          23   dicembre   1996,   n.   662,   recante:   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica.» pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996,  n.  303,  supplemento
          ordinario: 
              «34.  Ai  fini   della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie.
          Nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie  infettive
          nell'infanzia   le   regioni,   nell'ambito   delle    loro
          disponibilita' finanziarie, devono concedere  gratuitamente
          i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie  quali
          antimorbillosa,      antirosolia,      antiparotite       e
          antihaemophulius influenza e tipo B quando  queste  vengono
          richieste dai genitori con  prescrizione  medica.  Di  tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale.».