(( Art. 3 bis
Piano sanitario straordinario in favore
del territorio della provincia di Taranto
1. Al fine di contrastare le criticita' sanitarie riscontrate in
base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di
Taranto, per il triennio 2013-2015, e' sospesa, nel limite di spesa
di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria
locale di Taranto, l'applicazione:
a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al
rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni;
b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano
di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale
2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;
c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le
strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di
riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012,
sottoscritto dalla regione Puglia.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel
caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15,
comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si
provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse
finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 71, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, supplemento ordinario:
«71. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del
Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel
triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le
spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non superino per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno
2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si
considerano anche le spese per il personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma, le spese per il personale sono considerate
al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati
relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale
totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati,
nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca
finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario:
«28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.».
Si riporta il testo dell'art. 15, comma 20, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
supplemento ordinario:
«20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le
disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 delle legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento
ordinario:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.».