Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a  200  mila
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 432, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui  alla
delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio  2012.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  432,  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2006),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario: 
              «432. Il Fondo da  ripartire  per  esigenze  di  tutela
          ambientale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21
          febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile  2005,  n.  58,  e'  iscritto  a  decorrere
          dall'anno 2006 nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
          50 per cento da  destinare  per  le  finalita'  di  cui  al
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.  267.  A  tale
          scopo,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, d'intesa con  le  regioni  o  gli  enti  locali
          interessati, definisce ed attiva  programmi  di  interventi
          urgenti  di  difesa  del  suolo  nelle   aree   a   rischio
          idrogeologico.».