Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla
delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 432, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
«432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela
ambientale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, e' iscritto a decorrere
dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
50 per cento da destinare per le finalita' di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale
scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi
urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico.».