Art. 2 
 
 
         Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale 
                           per l'anno 2013 
 
  1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a  partire
dal 1° gennaio 2013 su ciascuna delle  frontiere  elettriche  con  la
Francia,  l'Austria,  la  Slovenia  e  la   Grecia   e'   pari   alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita da Tema,  comprensiva
della capacita' relativa alle  linee  esentate  dalla  disciplina  di
accesso a terzi ai sensi del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive 21 ottobre 2005,  in  considerazione  delle  modalita'  di
allocazione disciplinate dai singoli decreti di esenzione. 
  2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a  partire
dal 1° gennaio 2013 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari
alla corrispondente capacita' di trasporto  garantita  da  Terna,  al
netto: 
    a) della capacita' relativa alle linee esentate dalla  disciplina
che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi  del  decreto  21
ottobre 2005; 
    b) della capacita' riservata dal gestore di sistema  svizzero  e,
per la parte italiana: 
      di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per
un periodo di 6 anni a partire  dal  2011,  riservata  alla  societa'
Raetia Energie AG,  ai  sensi  della  direttiva  del  Ministro  dello
sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010; 
      delle riserve di cui all'art. 3. 
  3. Le quote riservate da ciascun gestore di  rete  sulla  frontiera
italo-svizzera devono essere non superiori al 50%  del  totale  della
capacita' di trasporto garantita sulla rete.