Art. 2
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
per l'anno 2013
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2013 su ciascuna delle frontiere elettriche con la
Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita da Tema, comprensiva
della capacita' relativa alle linee esentate dalla disciplina di
accesso a terzi ai sensi del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 21 ottobre 2005, in considerazione delle modalita' di
allocazione disciplinate dai singoli decreti di esenzione.
2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2013 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari
alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al
netto:
a) della capacita' relativa alle linee esentate dalla disciplina
che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto 21
ottobre 2005;
b) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e,
per la parte italiana:
di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per
un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla societa'
Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello
sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;
delle riserve di cui all'art. 3.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera
italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della
capacita' di trasporto garantita sulla rete.