Art. 3 
 
 
Assegnazione  di  capacita'  di  trasporto   per   l'anno   2013   in
               ottemperanza ad accordi internazionali 
 
  1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla  deliberazione  ARG/elt
162/11, distinguendo  per  operatore  di  sistema  in  ragione  della
provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la  Francia  o
la Svizzera, e sulla base delle richieste  della  Repubblica  di  San
Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano, assegna,  per  l'anno
2013, alla Repubblica di San Marino e allo  Stato  della  Citta'  del
Vaticano una riserva sulla capacita' di interconnessione  assegnabile
sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di
ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di  utilizzo
della capacita' di trasporto sulla  frontiera  francese  in  modo  da
garantire  effetti  economici  equivalenti  all'assegnazione  di  una
riserva sulla capacita' di trasporto. I diritti complessivi,  sia  in
termini di riserva di capacita' che di quote  di  ripartizione,  sono
riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui  alle  note
ministeriali 30 novembre 2010 e 30 novembre 2012 citate in premessa e
salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi  del  comma
2, e comunque  nella  misura  strettamente  necessaria  a  soddisfare
esclusivamente i consumi di ciascuno Stato. 
  2. L'energia immessa nel sistema  elettrico  italiano  in  utilizzo
della  capacita'  di  trasporto  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli  Stati  cui  e'  stata  assegnata  la  predetta  capacita'   di
trasporto.  Terna  verifica,   sulla   base   di   criteri   definiti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con cadenza mensile,
il rispetto di detta  condizione,  anche  avvalendosi  delle  imprese
distributrici stabilite sul territorio nazionale, e ne trasmette  gli
esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'. 
  3. Terna assegna per l'anno 2013 alla Edison Spa  la  capacita'  di
trasporto  sulla  frontiera  elettrica  con  la  Svizzera  in  misura
strettamente necessaria a garantire il reingresso in  Italia  di  una
parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino  idroelettrico
di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante  da
uno dei tre salti che costituiscono il  bacino  stesso  e,  comunque,
nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile  al  mercato
libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non
utilizzata per il reingresso  dell'energia  elettrica  italiana.  Per
permettere  le  opportune  verifiche  della  produzione  della  quota
italiana del citato impianto, la societa' Edison Spa consente accesso
per Terna  ad  idonei  sistemi  di  misura  e  verifica  dell'energia
elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.