IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e  successive
modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  stipula,  nel
rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad  evidenza
pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura  di
beni e servizi  con  le  quali  l'impresa  prescelta  si  impegna  ad
accettare, sino a concorrenza  della  quantita'  massima  complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni  ivi  previsti,
ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato,
anche con il ricorso alla locazione finanziaria; 
  Visto il decreto ministeriale  del  24  febbraio  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000,
n. 58, con il quale il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di
stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi  per  conto
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A.  per  conto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  2  maggio  2001,  con  cui  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
ha affidato alla Consip S.p.A. le  iniziative  ed  attivita'  di  cui
all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha  previsto,  in
tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione  tra  la  predetta
societa' e lo stesso Ministero per  regolare  i  rapporti  reciproci,
fermo restando quanto gia' previsto dal citato  decreto  ministeriale
del 24 febbraio 2000; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e
successive modificazioni e integrazioni,  il  quale  stabilisce  che:
tutte  le  amministrazioni  statali  centrali   e   periferiche,   ad
esclusione degli istituti e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono  tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni  quadro;  le  restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge  23
dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi  parametri  di
prezzo -  qualita'  come  limiti  massimi  per  la  stipulazione  dei
contratti di acquisto di  beni  e  servizi;  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni  stipulate  dalle  centrali  regionali  di
riferimento  ovvero,  qualora   non   siano   operative   convenzioni
regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; 
  Visto l'art. 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale stabilisce che, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e
di razionalizzazione della  spesa  pubblica,  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  soggetti  aggiudicatori  di  cui
all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi  dell'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi  di  tutela
della concorrenza; 
  Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto  dagli  articoli
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base
dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni
di beni e servizi di  cui  al  comma  569  della  medesima  legge  24
dicembre 2007, n. 244, individua, entro il  mese  di  marzo  di  ogni
anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti  d'importo
superiore alla soglia comunitaria, secondo la  rilevanza  del  valore
complessivo stimato, il grado di standardizzazione  dei  beni  e  dei
servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonche'
le tipologie dei beni  e  dei  servizi  non  oggetto  di  convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. per le quali  le  amministrazioni  statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie,  sono  tenute  a  ricorrere  alla  Consip  S.p.A.,  in
qualita'   di   stazione   appaltante   ai   fini   dell'espletamento
dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei  sistemi
telematici; 
  Visto l'art. 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale stabilisce che Consip S.p.A. conclude accordi quadro, ai  sensi
dell'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  cui  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'art. 3, comma 25, del citato decreto  legislativo  n.  163
del 2006 e successive modifiche e integrazioni, possono fare  ricorso
per l'acquisto di beni  e  di  servizi,  e  che  in  alternativa,  le
medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi
comparabili, parametri di qualita' e di prezzo  rapportati  a  quelli
dei predetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.; 
  Visto l'art. 2, comma 226, della stessa legge 23 dicembre 2009,  n.
191, il quale stabilisce che le convenzioni di cui all'art. 26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono  essere  stipulate  anche  ai
fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su  un  accordo
quadro concluso ai sensi del menzionato comma 225 dell'art.  2  della
medesima legge, fermo restando quanto previsto al comma 3,  dell'art.
26 della legge n. 488 del 1999; 
  Visto l'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che «Con
successivo decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
possono essere  previsti,  previa  verifica  della  insussistenza  di
effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui  saldi  di  finanza
pubblica, meccanismi di remunerazione sugli  acquisti  da  imporre  a
carico dell'aggiudicatario delle  convenzioni  di  cui  all'art.  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di
gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi  dell'art.  2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  dell'aggiudicatario
degli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  da  Consip  S.p.A.
anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244»; 
  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  il  quale
stabilisce che le amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite  nel
conto economico consolidato della  pubblica  amministrazione  possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la  disciplina  dei
relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita'  di  centrale
di  committenza  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  34,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le  acquisizioni  di  beni  e
servizi al  di  sopra  della  soglia  di  rilievo  comunitario  e  il
successivo comma 2 dello stesso art. 29, il quale stabilisce che  gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale  possono  avvalersi
di Consip S.p.A. per  lo  svolgimento  di  funzioni  di  centrale  di
committenza, stipulando apposite convenzioni per  la  disciplina  dei
relativi rapporti; 
  Visto l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale stabilisce che Consip  S.p.A.  puo'  disporre,  sulla  base  di
apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
del sistema informatico di e-procurement realizzato  a  supporto  del
Programma di razionalizzazione  degli  acquisti  per  l'effettuazione
delle procedure che Consip S.p.A. svolge in qualita' di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche'  per  le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle  pubbliche
amministrazioni e che prevede altresi' che il Ministero dell'economia
e delle finanze -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale  e  dei   servizi,   stipula   apposite   intese   con   le
amministrazioni che intendano avvalersi del detto sistema informatico
per l'effettuazione delle procedure per  le  quali  viene  utilizzata
Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza; 
  Considerato che Consip S.p.A., ai sensi del proprio Statuto, svolge
attivita' di  consulenza,  assistenza  e  supporto  in  favore  delle
Pubbliche Amministrazioni nel settore della compravendita di  beni  e
dell'acquisizione di servizi; 
  Verificato che dall'introduzione  di  meccanismi  di  remunerazione
sugli acquisti, di cui al menzionato  comma  453  dell'art.  1  della
legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni,  non
derivano effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui  saldi  di
finanza pubblica; 
  Considerato che, fermo  restando  il  finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato, l'attivazione dei meccanismi  di  remunerazione
di cui al presente  decreto  e'  finalizzata,  rispettivamente,  alla
parziale copertura  dei  costi  di  funzionamento  di  Consip  S.p.A.
relativi  alle  attivita'   di   realizzazione   del   Programma   di
razionalizzazione      degli      acquisti      del      Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e  dei  servizi  ed,  in
particolare, alla  copertura  dei  costi  derivanti  dall'ampliamento
delle dette attivita', nonche'  alla  parziale  copertura  dei  costi
delle attivita' svolte  da  Consip  S.p.A.,  nella  sua  qualita'  di
centrale  di  committenza,  per  conto   di   altre   amministrazioni
affidanti; 
  Considerato che gli effetti dei meccanismi di remunerazione di  cui
al  presente  decreto   sono   destinati   a   prodursi   a   seguito
dell'effettuazione di acquisti attraverso gli strumenti  di  acquisto
resi  disponibili  nell'ambito  di  procedimenti  di   gara   avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Soggetti tenuti al versamento 
 
  In attuazione di quanto previsto  dall'art.  1,  comma  453,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  i  seguenti  soggetti  sono  tenuti  a   versare   una
commissione   sul   valore   degli    acquisti    effettuati    dalle
amministrazioni (di seguito «commissione») nell'entita' e secondo  le
modalita' e i termini previsti dal presente decreto: 
    a) l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip  S.p.A.
ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
    b) l'aggiudicatario di gare su delega bandite  da  Consip  S.p.A.
nell'ambito del Programma di  razionalizzazione  degli  acquisti  del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi, anche ai sensi  dell'art.  2,  comma  574,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni  per
le quali svolge attivita' di centrale di committenza; 
    c)  l'aggiudicatario  degli  appalti  basati  su  accordi  quadro
conclusi   da   Consip   S.p.A.   nell'ambito   del   Programma    di
razionalizzazione      degli      acquisti      del      Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche  ai
sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
ovvero per  conto  di  altre  amministrazioni  per  le  quali  svolge
attivita' di centrale di committenza.