Art. 2 
 
 
                  Determinazione della commissione 
 
  1. I soggetti di cui al precedente art. 1 sono  tenuti  a  versare,
con le modalita' e  nei  termini  di  cui  all'art.  5  del  presente
decreto, una commissione non superiore  all'1,5%  da  calcolarsi  sul
valore, al netto di IVA, del fatturato  realizzato,  con  riferimento
agli acquisti effettuati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli
altri  soggetti  legittimati  ai  sensi  della   normativa   vigente,
risultante dalla rendicontazione delle fatture di cui  al  successivo
art. 4. 
  2. La previsione della commissione nonche' l'entita'  della  stessa
sono riportate nella documentazione  di  gara  pubblicata  da  Consip
S.p.A. relativa alla specifica procedura, sulla base  di  indicazioni
aventi periodicita' almeno annuale. Tali indicazioni  sono  definite,
rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale,  del
personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali la
Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di committenza, a  seguito
di proposta  motivata  da  parte  di  Consip  S.p.A.,  tenendo  conto
prioritariamente  dei   seguenti   criteri:   caratteristiche   delle
tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura; caratteristiche
del mercato di riferimento, anche in relazione  ai  livelli  medi  di
redditivita' per gli operatori economici del settore; tipologia dello
strumento di acquisto; caratteristiche della  specifica  procedura  e
relative condizioni contrattuali;  analisi  comparativa  di  analoghe
commissioni applicate da  centrali  di  committenza  di  altri  Stati
Membri dell'Unione Europea.