Art. 2 Determinazione della commissione 1. I soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a versare, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5 del presente decreto, una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, risultante dalla rendicontazione delle fatture di cui al successivo art. 4. 2. La previsione della commissione nonche' l'entita' della stessa sono riportate nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. relativa alla specifica procedura, sulla base di indicazioni aventi periodicita' almeno annuale. Tali indicazioni sono definite, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali la Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di committenza, a seguito di proposta motivata da parte di Consip S.p.A., tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri: caratteristiche delle tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura; caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditivita' per gli operatori economici del settore; tipologia dello strumento di acquisto; caratteristiche della specifica procedura e relative condizioni contrattuali; analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da centrali di committenza di altri Stati Membri dell'Unione Europea.