Art. 6 Riscossione coattiva e interessi di mora 1. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalita' ed i termini previsti nel presente decreto comporta l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. 2. Nel caso di ritardo del pagamento della commissione decorrono gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente. 3. Le somme oggetto di riscossione coattiva e gli interessi di mora dovuti ai sensi del presente articolo sono versati sui conti correnti dedicati di cui al comma 2 dell'art. 5. 4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza dell'eventuale avvio di procedure esecutive di cui al comma 1 e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 3. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2012 Il Ministro: Grilli