Art. 6 
 
 
              Riscossione coattiva e interessi di mora 
 
  1. Il mancato o inesatto pagamento  della  commissione  secondo  le
modalita' ed i termini previsti nel presente decreto comporta l'avvio
delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. 
  2. Nel caso di ritardo del pagamento  della  commissione  decorrono
gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente. 
  3. Le somme oggetto di riscossione coattiva e gli interessi di mora
dovuti ai sensi del presente articolo sono versati sui conti correnti
dedicati di cui al comma 2 dell'art. 5. 
  4.  Consip   S.p.A.   informa   rispettivamente   il   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre
amministrazioni  per  le  quali  svolge  attivita'  di  centrale   di
committenza dell'eventuale avvio di procedure  esecutive  di  cui  al
comma 1 e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al
comma 3. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 novembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli