Art. 3 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza, ivi  compreso  il  rimborso
degli oneri per  l'impiego  del  volontariato  di  protezione  civile
attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10  e  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.  194,  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  individuate  dal  Consiglio  dei
Ministri, nella seduta dell'11 dicembre  2012,  nel  limite  di  euro
14.000.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. Per le prime necessita' il Dipartimento della protezione  civile
e' autorizzato a trasferire sulla predetta contabilita'  speciale  la
somma di euro 5.000.000,00 al  Commissario  delegato.  Il  successivo
trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale avviene sulla
base della rendicontazione effettuata dal predetto Commissario. 
  4. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.