Art. 8 
 
  1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza,
si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della  legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli