IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico.»; Vista la legge 30 ottobre 2008 n. 169 di conversione del decreto-legge 137/08 ed in particolare l'art. 7-bis per effetto del quale «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.»; Vista la delibera 18 dicembre 2008 n. 114 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2009 in attuazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, il CIPE ha destinato al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualita' 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualita' 2010; Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010 n. 302, S.O.) ed in particolare il comma 239 dell'art. 2 che ha testualmente previsto che «Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell' art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; Vista la risoluzione n. 8-00099 del 24 novembre 2010 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei Deputati che ha approvato il previsto atto di indirizzo recante «Interventi in materia di edilizia scolastica»; Vista la successiva risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto 2011, con la quale le Commissioni riunite V e VII della Camera hanno modificato i1 precedente atto di indirizzo, hanno individuato puntualmente i beneficiari, gli interventi ed i relativi importi stimati stabilendo, tra l'altro, quanto segue: il Governo dovra' individuare le modalita' piu' opportune per effettuare gli interventi previsti in favore delle scuole facenti parte integrante del sistema pubblico di istruzione; «a seguito dell'approvazione della presente risoluzione, gli interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano ricevere attuazione, previa adozione di apposito decreto interministeriale, senza necessita', in deroga a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di sottopone i medesimi interventi all'approvazione del CIPE...»; impegna «il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse, dei cui all'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle priorita' di cui all'allegato 1»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare, l'art. 30, comma 5-bis, che stabilisce, tra l'altro, che «Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni Parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ...»; Vista la nota n. 1436 del 4 aprile 2012, con la quale il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio ha comunicato, tra l'altro, che il CIPE, ai sensi dell'art. 80 comma 21, della legge n. 289/2002, ha gia' deliberato le risorse stanziate dall'art. 7-bis, comma 1 del decreto-legge 137/2008; Vista la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di stato con nota n. 29585 del 10 agosto 2012, in merito alla finanziabilita' degli edifici privati; Considerato che il suddetto parere non e' ancora stato reso; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 2006); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 2004); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 2005); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali, secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ed in particolare, l'art. 13 comma 1 con cui sono state emanate disposizioni volte all'attivazione degli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche; Considerato che i relativi contributi pluriennali sono stati impegnati con decreto ministeriale n. 13847 del 22 dicembre 2010, per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa a valere sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il comma l-bis dell'art. 25 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 cosi come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici». Considerato che, ai sensi e per gli effetti della normativa citata e della richiamata risoluzione delle Commissioni Parlamentari del 2 agosto 2011, e' necessario e urgente stabilire gli opportuni criteri e modalita' di attivazione delle risorse finanziarie destinate ai soggetti individuati nella predetta risoluzione ai fini della realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; Ritenuto di dare attuazione alla citata normativa e alla richiamata risoluzione della Camera dei Deputati del 2 agosto 2011; Considerata la necessita' di urgenza di dare attuazione agli interenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con il presente decreto si provvede anche all'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali destinati al finanziamento dei predetti interventi; Decreta: Art. 1 Approvazione del programma 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, e' approvato il «Programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143» del «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. Il programma, che riguarda 989 edifici scolastici per un costo stimato complessivo di 111.800.000,00 euro, e' articolato negli interventi dettagliati nelle tabelle allegate che riportano, tra l'altro, l'indicazione del Comune, la denominazione dell'edificio scolastico e l'importo preventivato per gli interventi corrispondente al limite superiore del finanziamento statale. Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di Regione: |======================|================|===========================| | REGIONI | Nr. Interventi | Importo | |======================|================|===========================| | Abruzzo | 1 | € 55.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Basilicata | 3 | € 250.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Calabria | 2 | € 500.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Campania | 14 | € 1.120.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Emilia Romagna | 100 | € 10.775.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| |Friuli Venezia Giulia | 18 | € 1.530.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Lazio | 92 | € 11.820.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Liguria | 40 | € 4.365.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Lombardia | 330 | € 36.929.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Marche | 71 | € 9.040.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Molise | 1 | € 200.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Piemonte | 79 | € 11.620.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Puglia | 3 | € 150.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Sardegna | 2 | € 340.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Sicilia | 10 | € 910.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Toscana | 65 | € 7.660.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| |Trentino Alto Adige - | 4 | € 450.000,00 | |Prov. Aut. di Bolzano | | | |----------------------|----------------|---------------------------| |Trentino Alto Adige - | 4 | € 450.000,00 | |Prov. Aut. di Trento | | | |----------------------|----------------|---------------------------| | Umbria | 28 | € 2.890.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Valle d'Aosta | 1 | € 50.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | Veneto | 121 | € 10.696.000,00 | |----------------------|----------------|---------------------------| | TOTALE | 989 | € 111.800.000,00 | |======================|================|===========================| 2. L'onere relativo al predetto programma stralcio di cui al precedente punto 1 viene imputato alle risorse individuate dalla citata delibera CIPE n. 114/08 e precisamente sui contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualita' 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualita' 2010 individuati all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. 3. Il soggetto abilitato - nel seguito definito «Ente aggiudicatore» - all'utilizzo dei contributi anche mediante accensione di mutui o altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'Ente (Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento. Ai fini indicati si riporta, nelle tabelle di cui al citato allegato, anche la quota massima di contributo attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento. Detta quota e' da intendere quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse indicate nel precedente comma. Tutte le economie, comunque maturate, restano finalizzate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo.