IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica» che, all'art. 3, individua le competenze degli
Enti locali in materia; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art.  13,  oltre  a
recare modifiche al menzionato art. 1 della  legge  n.  443/2001,  ha
autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma ed ha  previsto  che,
con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  vengano
individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad  effettuare
altre operazioni finanziarie; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare,  l'art.
80, comma 21,  che  ha  previsto,  nell'ambito  del  programma  delle
infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge  n.  443/2001,   la
predisposizione - da parte del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti   di   concerto   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca -  di  un  «Piano  straordinario  di
messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo
a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico.»; 
  Vista  la  legge  30  ottobre  2008  n.  169  di  conversione   del
decreto-legge 137/08 ed in particolare l'art. 7-bis per  effetto  del
quale «a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa
in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai  sensi  dell'art.
80, comma 21, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5  per  cento
delle  risorse  stanziate  per  il  programma  delle   infrastrutture
strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.»; 
  Vista la delibera 18 dicembre 2008 n. 114 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110  del  14  maggio  2009  in
attuazione dell'art. 7-bis del decreto-legge  1°  settembre  2008  n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2008  n.
169, il CIPE ha destinato al Piano  straordinario  per  la  messa  in
sicurezza degli edifici scolastici  contributi  quindicennali  per  3
milioni di euro a partire dalla annualita' 2009 e 7,5 milioni di euro
a partire dalla annualita' 2010; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2010 n.  302,  S.O.)  ed  in  particolare  il  comma  239
dell'art. 2 che ha testualmente previsto che «Al  fine  di  garantire
condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli  interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, previa approvazione di  apposito  atto  di  indirizzo
delle Commissioni  parlamentari  permanenti  competenti  per  materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati  gli
interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo  complessivo
di 300 milioni di euro, con la relativa  ripartizione  degli  importi
tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con
le modalita' previste ai sensi dell' art. 7-bis del decreto-legge  1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169»; 
  Vista  la  risoluzione  n.  8-00099  del  24  novembre  2010  delle
Commissioni riunite  V  e  VII  della  Camera  dei  Deputati  che  ha
approvato il  previsto  atto  di  indirizzo  recante  «Interventi  in
materia di edilizia scolastica»; 
  Vista la successiva risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto  2011,  con
la quale le Commissioni riunite V e VII della Camera hanno modificato
i1 precedente atto di indirizzo,  hanno  individuato  puntualmente  i
beneficiari, gli interventi ed i relativi importi stimati stabilendo,
tra l'altro, quanto segue: 
    il Governo dovra' individuare le  modalita'  piu'  opportune  per
effettuare gli interventi previsti in  favore  delle  scuole  facenti
parte integrante del sistema pubblico di istruzione; 
    «a seguito  dell'approvazione  della  presente  risoluzione,  gli
interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano
ricevere   attuazione,   previa   adozione   di   apposito    decreto
interministeriale, senza necessita',  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 80, comma 21, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  di
sottopone i medesimi interventi all'approvazione del CIPE...»; 
    impegna «il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle
risorse, dei cui all'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, alle priorita' di cui all'allegato 1»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   e   in
particolare, l'art. 30, comma 5-bis, che stabilisce, tra l'altro, che
«Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la
messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15
giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, il Governo da' attuazione all'atto di indirizzo
approvato dalle Commissioni Parlamentari competenti il 2 agosto 2011,
ai sensi dell'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
...»; 
  Vista la  nota  n.  1436  del  4  aprile  2012,  con  la  quale  il
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio ha comunicato, tra  l'altro,
che il CIPE, ai sensi dell'art. 80 comma 21, della legge n. 289/2002,
ha gia' deliberato le risorse stanziate dall'art. 7-bis, comma 1  del
decreto-legge 137/2008; 
  Vista la richiesta di parere inoltrata al Consiglio  di  stato  con
nota n. 29585 del 10 agosto  2012,  in  merito  alla  finanziabilita'
degli edifici privati; 
  Considerato che il suddetto parere non e' ancora stato reso; 
  Visto l'art. 4  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  ed,  in
particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art.  1,
comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito  dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005,
n. 39, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno  iscritti  nel
bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche   disposizioni
legislative; 
  Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4  della  legge
n. 350/2003,  introdotto  dall'art.  1,  comma  512  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in  materia  di
contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che  il  relativo
utilizzo e' autorizzato  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti   peggiorativi   sul   fabbisogno
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n.  311
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6
giugno 2006 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 137 del 2006); 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
13 del 5 aprile del 2004 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 87 del 2004); 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  del
28 giugno 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 154 del 2005); 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  Finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  n.  15  del  28
febbraio  2007  recante  «Procedure  da  seguire  per  l'utilizzo  di
contributi pluriennali, secondo la normativa introdotta con la  sopra
richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n.  166,  recante  «Disposizioni  in
materia di infrastrutture e trasporti» ed in particolare,  l'art.  13
comma 1 con cui sono state emanate disposizioni volte all'attivazione
degli  interventi  previsti  nel   programma   delle   infrastrutture
strategiche; 
  Considerato  che  i  relativi  contributi  pluriennali  sono  stati
impegnati con decreto ministeriale n. 13847 del 22 dicembre 2010, per
le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa a valere sul
capitolo 7060 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il comma l-bis dell'art.  25  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 cosi come  modificato  dalla  legge  di  conversione  22
dicembre 2011, n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la  crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici». 
  Considerato che, ai sensi e per gli effetti della normativa  citata
e della richiamata risoluzione delle Commissioni Parlamentari  del  2
agosto 2011, e' necessario e urgente stabilire gli opportuni  criteri
e modalita' di attivazione delle  risorse  finanziarie  destinate  ai
soggetti  individuati  nella  predetta  risoluzione  ai  fini   della
realizzazione degli  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici scolastici; 
  Ritenuto di dare attuazione alla citata normativa e alla richiamata
risoluzione della Camera dei Deputati del 2 agosto 2011; 
  Considerata la  necessita'  di  urgenza  di  dare  attuazione  agli
interenti di messa in sicurezza  degli  edifici  scolastici,  con  il
presente decreto si provvede  anche  all'autorizzazione  all'utilizzo
dei contributi pluriennali destinati al  finanziamento  dei  predetti
interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Approvazione del programma 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto  indicato  nelle  premesse,
integralmente richiamate nel presente dispositivo,  e'  approvato  il
«Programma stralcio di attuazione della  risoluzione  AC8-00143»  del
«Piano  straordinario  per  la  messa  in  sicurezza  degli   edifici
scolastici», allegato al presente atto, di cui forma parte integrante
e sostanziale. 
  Il programma, che riguarda 989  edifici  scolastici  per  un  costo
stimato complessivo  di  111.800.000,00  euro,  e'  articolato  negli
interventi dettagliati nelle  tabelle  allegate  che  riportano,  tra
l'altro, l'indicazione del  Comune,  la  denominazione  dell'edificio
scolastico e l'importo preventivato per gli interventi corrispondente
al limite superiore del finanziamento statale. 
  Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a  livello  di
Regione: 
    

|======================|================|===========================|
|       REGIONI        | Nr. Interventi |          Importo          |
|======================|================|===========================|
|       Abruzzo        |        1       |     €       55.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|     Basilicata       |        3       |     €      250.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|      Calabria        |        2       |     €      500.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|      Campania        |       14       |     €    1.120.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|    Emilia Romagna    |      100       |     €   10.775.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|Friuli Venezia Giulia |       18       |     €    1.530.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|        Lazio         |       92       |     €   11.820.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|       Liguria        |       40       |     €    4.365.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|      Lombardia       |      330       |     €   36.929.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|        Marche        |       71       |     €    9.040.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|        Molise        |        1       |     €      200.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|       Piemonte       |       79       |     €   11.620.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|        Puglia        |        3       |     €      150.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|       Sardegna       |        2       |     €      340.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|       Sicilia        |       10       |     €      910.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|       Toscana        |       65       |     €    7.660.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|Trentino Alto Adige - |        4       |     €      450.000,00     |
|Prov. Aut. di Bolzano |                |                           |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|Trentino Alto Adige - |        4       |     €      450.000,00     |
|Prov. Aut. di Trento  |                |                           |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|        Umbria        |       28       |     €    2.890.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|     Valle d'Aosta    |        1       |     €       50.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|        Veneto        |      121       |     €   10.696.000,00     |
|----------------------|----------------|---------------------------|
|        TOTALE        |      989       |     €  111.800.000,00     |
|======================|================|===========================|

    
  2. L'onere relativo  al  predetto  programma  stralcio  di  cui  al
precedente punto 1 viene  imputato  alle  risorse  individuate  dalla
citata  delibera  CIPE  n.  114/08  e  precisamente  sui   contributi
quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualita' 2009 e
7,5 milioni di euro  a  partire  dalla  annualita'  2010  individuati
all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008. 
  3.  Il  soggetto   abilitato   -   nel   seguito   definito   «Ente
aggiudicatore»  -  all'utilizzo   dei   contributi   anche   mediante
accensione  di  mutui  o  altre  operazioni  finanziarie,  ai   sensi
dell'art. 13  della  legge  n.  166/2002,  e'  il  soggetto  titolare
dell'intervento, cioe' l'Ente (Provincia o  Comune)  competente  alla
realizzazione  dell'intervento  ammesso  a  finanziamento.  Ai   fini
indicati si riporta, nelle tabelle di cui al citato  allegato,  anche
la quota massima di contributo attribuita per ciascun intervento  con
la  specificazione  dell'anno  di  riferimento.  Detta  quota  e'  da
intendere quale  misura  massima  del  finanziamento  dell'intervento
considerato a carico delle risorse  indicate  nel  precedente  comma.
Tutte  le  economie,  comunque  maturate,  restano  finalizzate  alla
realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo.