Art. 2 
 
                       Procedure di attuazione 
 
  1. Nei 45  giorni  successivi  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, a pena di  revoca  del  finanziamento
gli Enti Aggiudicatori comunicano al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale  per  l'edilizia  pubblica  e  gli
interventi speciali l'interesse al finanziamento  secondo  l'allegato
modello 1 specificando, tra l'altro, il nominativo  del  Responsabile
del Procedimento o del dirigente competente dell'Ente  Aggiudicatore,
con i relativi recapiti. 
  2. Nei successivi 15 giorni il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  sulla  base  degli  atti  acquisiti,  comunica   all'Ente
beneficiario l'avvenuta ricezione della  comunicazione  di  interesse
pervenute entro i termini stabiliti dal presente decreto. 
  3. Nei successivi 240 giorni l'Ente Aggiudicatore,  utilizzando  il
modello 2, certifica la coerenza al programma del progetto definitivo
regolarmente approvato relativo all'intervento da finanziare. In tale
contesto si intendono  come  ammissibili  le  spese  effettuate  dopo
l'emanazione del presente decreto subordinatamente alla verifica  che
le  predette  spese  siano  direttamente  imputabili  a  lavori   che
rispettino le seguenti condizioni, contrassegnate con le  lettere  da
«a» a «b»: 
    a. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente  connesse
ad  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento   controllato   con
indicatore di rischio superiore a 0.65 ed alle finiture  strettamente
connesse. 
    b. lavori da eseguire o spese da sostenere direttamente  connesse
ad interventi che rientrano fra le tipologie  previste  dall'art.  3,
comma 1, lett. b), c) e d) di cui al d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
Sono inoltre sono considerate ammissibili a  finanziamento,  per  una
quota non superiore al 75%, le opere che,  rispettando  le  finalita'
del piano, sono destinate  alla  costruzione,  in  altro  sito  dello
stesso comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno
esistente da demolire  o  da  destinare  ad  uso  diverso  da  quello
scolastico esclusivamente nei casi di estrema necessita' e  a  fronte
di  particolari  documentate  condizioni  sfavorevoli  connesse  alla
natura del sito e  all'assoluta  diseconomicita'  dell'intervento  di
ristrutturazione, anche in rapporto alla durata  e  complessita'  dei
lavori e alle esigenze di funzionalita' e di razionale organizzazione
del  servizio  scolastico.  In  tali   casi,   la   cofinanziabilita'
dell'opera resta subordinata alla contemporanea  corrispondenza  agli
ulteriori seguenti  requisiti  da  accertare  in  sede  di  redazione
dell'attestazione di coerenza: 
      i. rispetto della finalita' del piano; 
      ii.  parere  favorevole  da  parte   del   competente   Ufficio
scolastico  regionale  alla  dismissione   dell'edificio   scolastico
esistente ed alla successiva localizzazione sul sito prescelto; 
      iii. il nuovo edificio dovra' avere una capienza,  misurata  in
numero studenti, non inferiore a quella dell'edificio esistente; 
      iv. l'edificio esistente dovra' essere demolito o destinato  ad
uso diverso da quello scolastico. In tale  ultimo  caso  il  predetto
edificio dovra' essere declassato per un uso consono alla valutazione
di  sicurezza  della  struttura:  tale  valutazione   dovra'   essere
contenuta in apposita relazione allegata in  copia  al  progetto  del
nuovo edificio; 
      v. il  progetto  del  nuovo  edificio  dovra'  essere  altresi'
corredato da una valutazione economica dettagliata  che  tenga  conto
anche dell'eventuale riutilizzo dell'edificio esistente. 
  4. Dopo avere proceduto alla certificazione di  cui  al  precedente
comma 3 gli Enti  attuatori,  nei  limiti  delle  risorse  assegnate,
dovranno procedere alla sottoscrizione con l'«Istituto  finanziatore»
del  contratto  di  mutuo  ovvero  relativo   ad   altre   operazioni
finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della  legge  166/2002.  Entro  90
giorni successivi alla sottoscrizione del  predetto  «contratto»  gli
Enti attuatori dovranno procedere all'aggiudicazione e alla  consegna
dei lavori e darne al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
ed al Ministero per l'istruzione, universita' e ricerca  -  Direzione
generale per il personale della scuola.