Art. 3 Erogazione dei contributi 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali provvedera' ad erogare all'Ente aggiudicatore, a valere sui contributi pluriennali di cui al precedente art. 1, comma 2 relativi alle annualita' dal 2009 al 2012 per complessivi € 34.500.000,00, un acconto del 30% dell'importo totale dell'intervento ammesso a finanziamento, su richiesta dell'ente aggiudicatore successivamente all'aggiudicazione dei lavori e alla consegna degli stessi da attestarsi nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2 comma 7. 2. Il residuo importo ammesso a finanziamento sara' erogato dall'Istituto finanziatore all'ente aggiudicatore entro la quota di limite di impegno assegnata, in due rate, la prima di acconto, pari al 75% dell'importo oggetto del contratto di mutuo, la seconda di saldo pari al 25% di tale importo secondo le seguenti modalita': a. la rata di acconto verra' erogata su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da copia dell'attestato di avvenuta ricezione della comunicazione di interesse pervenuta entro i termini previsti all'art. 2 comma 2 nonche' di apposita certificazione del responsabile del procedimento o dirigente competente dell'Ente aggiudicatore attestante che l'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta e' pari almeno all'80% dell'importo dell'acconto erogato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b. la rata di saldo verra' erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore su certificazione del responsabile del procedimento o dirigente competente dell'ente stesso circa l'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti e della «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente». 3. L'istituto finanziatore comunica con cadenza almeno semestrale le intervenute erogazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali ed al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - Direzione generale per il personale della scuola ai fini dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 e fornisce, su richiesta degli Enti vigilanti, ogni informazione ritenuta necessario o utile dagli stessi.