Art. 4 Quantificazione definitiva del finanziamento ed economie 1. Nei 45 giorni successivi all'approvazione degli atti finali di contabilita' l'Ente Aggiudicatore redige sulla base dell'allegato modello 3 la «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente» nel quale, a consuntivo, rendiconta la spesa e certifica la sua ammissibilita' con le condizioni di cui al precedente art. 2, comma 2 e provvede, con comunicazione sottoscritta dal responsabile del procedimento o dirigente competente a trasmettere la predetta «Relazione acclarante i rapporti Stato-Ente», al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, unitamente ad una copia autentica di tutti i mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture. 2. Le somme erogate e non utilizzate unitamente a quelle impiegate per spese riconosciute come non ammissibili dovranno essere versate dall'Ente aggiudicatore all'entrata del bilancio dello Stato e saranno destinate ad altri interventi rispondenti alle finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio. In caso di coesistenza di piu' fonti di finanziamento le suddette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera. 3. Gli importi residui non utilizzati e le somme assegnate e non erogate saranno, anche essi, destinati ad altri interventi rispondenti alle finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio.