Art. 5 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  il
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca esercitano,  sia  in
forma  coordinata  che  separatamente  le   funzioni   di   controllo
sull'utilizzo dei  fondi  disponendo  verifiche,  anche  a  campione,
sull'utilizzo dei finanziamenti  e  sullo  stato  di  attuazione  sia
dell'intero programma che dei singoli interventi. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  190/02,  provvede   alle
attivita' di supporto al CIPE per la  vigilanza  delle  attivita'  di
affidamento da parte degli  Enti  Aggiudicatori  e  della  successiva
realizzazione delle opere. 
  3. Gli Enti aggiudicatori forniscono, su  richiesta  dei  Ministeri
vigilanti, copia conforme di tutti gli atti afferenti il procedimento
ed ogni informazione ritenuta necessario o utile dagli stessi.