Art. 5 Vigilanza e controllo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca esercitano, sia in forma coordinata che separatamente le funzioni di controllo sull'utilizzo dei fondi disponendo verifiche, anche a campione, sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di attuazione sia dell'intero programma che dei singoli interventi. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 190/02, provvede alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da parte degli Enti Aggiudicatori e della successiva realizzazione delle opere. 3. Gli Enti aggiudicatori forniscono, su richiesta dei Ministeri vigilanti, copia conforme di tutti gli atti afferenti il procedimento ed ogni informazione ritenuta necessario o utile dagli stessi.