Art. 2
(istruzioni di compilazione)
1. I certificati potranno riportare valori parzialmente o anche
totalmente negativi per province e comunita' montane che,
ordinariamente, non assolvonoa funzioni relative alla gestione dei
rifiuti e al servizio di acquedotto.
2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati
secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli
enti in originale.
3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere
espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della
terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi,
altrimenti per difetto.