Art. 3
(termine della trasmissione)
1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo competenti per territorio, anche se
parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 2
aprile 2013 per la certificazione relativa alle risultanze contabili
all'esercizio finanziario 2012, del 31 marzo 2014 per la
certificazione relativa all'esercizio finanziario 2013, del 31 marzo
2015 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2014.
2. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo verificano il
rispetto della perentorieta' del predetto termine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 20 dicembre 2012
Il direttore centrale: Verde