IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
 
  Visto l'art. 7 comma  2,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149 il quale prevede a carico degli enti  che  non
rispettano il patto di stabilita' una riduzione di risorse  a  valere
sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato e che in caso di incapienza  dei  predetti  fondi  gli
enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
somme residue; 
  Considerato che il testo del predetto art. 7, comma 2,  lettera  a)
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149  prevedeva  -  prima
della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44  -  l'applicazione  di  un  importo  a  titolo  di
sanzione  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Visto il decreto ministeriale 25  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre  2012,  con  il  quale  sono
state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al
patto di stabilita' relativo all'anno 2011; 
  Visto  il  successivo  decreto  ministeriale  21   novembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  278  del  28  novembre  2012
concernente  l'aggiornamento  del  citato  decreto  ministeriale   25
ottobre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la
Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Terza)  n.  01129/2012
REG.PROV.CAU. depositata in data 6 dicembre  2012  con  la  quale  e'
stato sospeso l'effetto della sanzione  gia'  applicata  con  decreto
ministeriale 26 luglio 2012 a carico del comune di Tremestieri Etneo; 
  Considerata, pertanto, l'esigenza di aggiornare il solo allegato  A
degli enti assoggettati a sanzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Disapplicazione della sanzione 
 
  Per i motivi di cui in premessa,  e'  disposta  la  disapplicazione
della sanzione irrogata per il comune di Tremestieri Etneo in  attesa
degli ulteriori sviluppi di merito che  il  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania  collega  alla
decisione della Corte costituzionale sulle questioni di  legittimita'
costituzionale  richiamata  nella  relativa  ordinanza  del  predetto
Tribunale Amministrativo Regionale n. 01129/2012.