Art. 3 
 
  1. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso. 
  2. A tal fine, le  Regioni,  anche  alla  luce  degli  obblighi  di
trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, comunicano al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nelle forme e  nei  modi  previamente  concordati,
tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello
specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati  e  i  progetti
finanziati con le risorse del Fondo stesso.