Art. 5 
 
  1. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
Regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente
decreto come  da  Tabella  2,  previo  soddisfacimento  di  eventuali
richieste  di  accredito,  da  parte  dei   Comuni,   in   esito   al
riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di
cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.