Art. 3 Prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM 1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree attrezzate in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2 e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. 2. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in conformita' a quanto indicato nell'allegato 3, e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase, sul veicolo e' presente una persona in qualita' di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disciplinata la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri diversi da quelli di cui al comma 2.