Art. 3 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
       conseguimento della patente di guida della categoria AM 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della  patente  di  guida  della  categoria  AM,  anche
speciale, effettuata su un ciclomotore a due  ruote,  consta  di  due
fasi: la prima fase si svolge in aree  attrezzate  in  conformita'  a
quanto  indicato  nell'allegato  2  e  verifica  la   capacita'   dei
comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti.  La  seconda
fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste  in
una verifica dei comportamenti di guida nel traffico. 
  2. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento della  patente  di  guida  della  categoria  AM,  anche
speciale, effettuata su ciclomotori a  tre  ruote  o  su  quadricicli
leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi: la prima fase  si
svolge in aree chiuse, attrezzate in conformita'  a  quanto  indicato
nell'allegato 3, e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida
nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede
solo  se  e'  superata  la  prima,  consiste  in  una  verifica   dei
comportamenti di guida nel traffico. In deroga alle  disposizioni  di
cui all'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285  del  1992,  in
tale fase, sul  veicolo  e'  presente  una  persona  in  qualita'  di
istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' disciplinata la prova di verifica delle capacita'  e
dei comportamenti per il conseguimento della patente di  guida  della
categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e
quadricicli leggeri diversi da quelli di cui al comma 2.