IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  30  settembre  1993,  n.  388  di  ratifica  della
Convenzione del 19  giugno  1990,  di  applicazione  dell'accordo  di
Shengen del 14 giugno 1985,  che,  all'art.  45,  contiene  l'impegno
delle Parti contraenti di adottare tutte  le  misure  necessarie  per
garantire che: 
    «a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio  o  il
suo preposto vigilino affinche' gli stranieri alloggiati, compresi  i
cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri  delle
Comunita'  europee  eccettuati  i  coniugi  o  i  minorenni  che   li
accompagnano  o  i  membri  di  un  gruppo,   compilino   e   firmino
personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro  identita'
esibendo un documento d'identita' valido; 
    b) le  schede  di  dichiarazione  compilate  siano  conservate  a
disposizione delle autorita' competenti o trasmesse a queste  ultime,
sempreche' esse lo reputino necessario  per  prevenire  minacce,  per
azioni penali o per far luce  sulla  sorte  di  persone  scomparse  o
vittime  di  incidenti,  salvo   se   diversamente   disposto   dalla
legislazione nazionale. 
  2. La disposizione del paragrafo 1 si  applica  per  analogia  alle
persone alloggiate  in  altri  luoghi  gestiti  da  chi  esercita  la
professione  di  locatore,  in  particolare  in  tende,  roulotte   e
battelli.» 
  Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio  1994,  di  approvazione  del  modello
delle schede per la comunicazione dell'arrivo di  persone  alloggiate
in strutture ricettive; 
  Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  203  del  30
agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto
art. 109 del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  sono
state individuate le  modalita'  di  comunicazione  all'autorita'  di
pubblica sicurezza, anche con mezzi  informatici,  dell'arrivo  delle
persone alloggiate; 
  Visto  il  proprio  decreto  11  dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  295
del 19 dicembre 2000,  con  cui  sono  state  impartite  disposizioni
concernenti la comunicazione alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza
dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.  79  concernente:
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del
turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. 
  Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
art. 40 comma 1,  come  modificato  dalla  legge  di  conversione  22
dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il D.L. 7 marzo 2005, n.  235,  e  successive  modificazioni,
concernente: «Codice dell'Amministrazione Digitale»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover   adottare   un   provvedimento
interamente sostitutivo dei precedenti che si sono  stratificati  nel
tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa
da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie; 
  Uditi  i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria   piu'
rappresentative che ne hanno fatto richiesta; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196: 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Comunicazione giornaliera 
 
  1. Le generalita' delle  persone  alloggiate  presso  le  strutture
ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori  delle
stesse strutture, entro 24 ore successive  all'arrivo  delle  persone
alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle
24  ore,  alle  questure  territorialmente  competenti   secondo   le
modalita' previste  dai  successivi  articoli  2  e  3  del  presente
decreto.