Art. 2 Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici 1. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilita' di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva puo' anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati gia' digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalita' di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico. 2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al presente articolo, puo' essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento. 3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalita' descritta nel presente articolo deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori modalita' individuate dall'art. 3 del presente decreto.