Art. 2
Trasmissione della comunicazione
con mezzi informatici/telematici
1. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica
domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette
strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la
necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento,
in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei
dati degli alloggiati, con possibilita' di consultare solo i dati
relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva puo' anche
trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati gia'
digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese
secondo le modalita' di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.
2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel
sistema della questura territorialmente competente. I dati da
trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al
punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta
digitale degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al
presente articolo, puo' essere scaricata e conservata da ciascuna
struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1
dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto
adempimento.
3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non
consenta la trasmissione dei dati con la modalita' descritta nel
presente articolo deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente
comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi
il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera
secondo le ulteriori modalita' individuate dall'art. 3 del presente
decreto.