Art. 2 
 
 
                  Trasmissione della comunicazione 
                  con mezzi informatici/telematici 
 
  1. I gestori delle strutture ricettive  devono  produrre  specifica
domanda alla questura della provincia in cui hanno sede  le  predette
strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso  la
necessaria certificazione digitale,  esclusivamente  all'inserimento,
in un apposito sistema web oriented esposto  su  rete  internet,  dei
dati degli alloggiati, con possibilita' di  consultare  solo  i  dati
relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva puo' anche
trasferire,   direttamente    nell'applicazione,    i    dati    gia'
digitalizzati, utilizzando  programmi  applicativi  a  proprie  spese
secondo le modalita' di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico. 
  2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel
sistema  della  questura  territorialmente  competente.  I  dati   da
trasmettere in via informatica/telematica  sono  quelli  indicati  al
punto 1  dell'allegato  tecnico  al  presente  decreto.  La  ricevuta
digitale degli inserimenti effettuati con  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, puo' essere scaricata  e  conservata  da  ciascuna
struttura ricettiva secondo le indicazioni  descritte  al  punto  3.1
dell'allegato  tecnico  e  vale   come   attestazione   dell'avvenuto
adempimento. 
  3. Qualsiasi impedimento, anche solo di  natura  tecnica,  che  non
consenta la trasmissione dei dati  con  la  modalita'  descritta  nel
presente  articolo  deve  essere,  con  ogni  mezzo,  tempestivamente
comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi
il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera
secondo le ulteriori modalita' individuate dall'art. 3  del  presente
decreto.