Art. 3 Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalita' previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalita' dei soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente. I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al presente articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2 dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.