Art. 3 
 
 
                  Trasmissione della comunicazione 
            mediante fax o posta elettronica certificata 
 
  Nei casi in cui  sussistano  problematiche  di  natura  tecnica  al
sistema web che impediscano  la  trasmissione  secondo  le  modalita'
previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalita' dei
soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a  mezzo  fax
ovvero  tramite   posta   elettronica   certificata   alla   questura
territorialmente competente. 
  I dati da trasmettere via fax o via posta  elettronica  certificata
sono quelli indicati al punto 1  dell'allegato  tecnico  al  presente
decreto e vanno inviati secondo un elenco  sequenziale  dei  soggetti
alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalita'
di cui al presente articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2
dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo  fax
e  al  punto  3.3.  dello  stesso  allegato  per  quanto  attiene  la
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.