Art. 3
Trasmissione della comunicazione
mediante fax o posta elettronica certificata
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al
sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalita'
previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalita' dei
soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a mezzo fax
ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura
territorialmente competente.
I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata
sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente
decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti
alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalita'
di cui al presente articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2
dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax
e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.