Art. 4 Modalita' di conservazione ed accesso ai dati 1. I dati acquisiti con le modalita' di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono conservati in una struttura informatica, logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 2. Titolare del trattamento dati e' il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile del trattamento dei dati e' la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso Dipartimento; incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile del trattamento di seguito indicati: il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali del Dipartimento di PS per finalita' di ricerca; il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per le attivita' di gestione e manutenzione tecnica del sistema. 3. L'accesso ai dati in linea e' consentito ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del questore, per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale. 4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento. 5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena ottenute le relative ricevute. Le stesse devono essere conservate per 5 anni.