Art. 4
Modalita' di conservazione ed accesso ai dati
1. I dati acquisiti con le modalita' di cui agli artt. 2 e 3 del
presente decreto sono conservati in una struttura informatica,
logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
2. Titolare del trattamento dati e' il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile del trattamento
dei dati e' la Direzione Centrale per gli Affari Generali della
Polizia di Stato dello stesso Dipartimento; incaricati del
trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile
del trattamento di seguito indicati:
il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali
del Dipartimento di PS per finalita' di ricerca;
il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di
Stato per le attivita' di gestione e manutenzione tecnica del
sistema.
3. L'accesso ai dati in linea e' consentito ad agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di
Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del
questore, per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione
dei reati, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i
quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di
Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo
di accesso a livello nazionale.
4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti dopo
5 anni dall'inserimento.
5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla
cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui
all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi
trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena ottenute
le relative ricevute. Le stesse devono essere conservate per 5 anni.