Art. 3
Cancellazione e sospensione dall'Albo nazionale degli agenti
vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di
pubblica sicurezza.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dispone d'ufficio o su richiesta del Consorzio di tutela presso il
quale l'iscritto svolge l'attivita' di vigilanza la cancellazione
dell'iscritto dall'albo nei seguenti casi:
a) quando sia venuto meno il rapporto di lavoro tra l'iscritto ed
il consorzio di tutela stesso;
b) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2012;
2. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
puo' disporre, altresi', la sospensione dall'albo nei casi in cui
all'agente sia irrogato, da parte del Consorzio di tutela, un
provvedimento di sospensione dal servizio, ovvero quando sia emesso
nei confronti dello stesso un provvedimento restrittivo della
liberta' personale.