Art. 4
Reiscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli
agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.
1. L'agente vigilatore cancellato da una delle sezioni dell'Albo A
o B puo' avanzare nuova richiesta di iscrizione quando sono cessate
le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
2. L'agente vigilatore o l'agente vigilatore con qualifica di
agente di pubblica sicurezza reiscritto viene inserito in ordine
cronologico in base alla data della nuova iscrizione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione.
Roma, 27 dicembre 2012
Il direttore generale: Vaccari