Art. 6 
 
 
          Ispezioni e notifiche dell'organismo specificato 
 
  1. I  SFR  effettuano  ispezioni  ufficiali  annuali  per  rilevare
l'eventuale  presenza  dell'organismo   specificato   e   individuare
eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo  sulle
piante ospiti nel territorio di propria competenza. 
  2. I SFR notificano i risultati del monitoraggio e delle  ispezioni
al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno. 
  3. Il Servizio fitosanitario centrale notifica i risultati di dette
ispezioni alla Commissione e agli altri  Stati  membri  entro  il  30
aprile di ogni anno. 
  4. I SFR notificano immediatamente e comunque entro e non oltre tre
giorni lavorativi e per iscritto al Servizio  fitosanitario  centrale
il ritrovamento dell'organismo specificato in  una  zona  all'interno
del loro territorio in cui  tale  presenza  non  era  precedentemente
nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato,  o
dove la contaminazione e' stata rilevata in una specie di pianta  non
nota come pianta ospite. 
  5. Il Servizio fitosanitario centrale notifica entro  e  non  oltre
due giorni lavorativi e per iscritto, alla Commissione e  agli  altri
Stati membri,  il  ritrovamento  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo.