Art. 7 
 
 
                           Zone delimitate 
 
  1. Se i risultati delle ispezioni  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
confermano la presenza dell'organismo specificato in una  determinata
zona, o se si rilevano indizi della presenza di  tale  organismo  con
altri mezzi,  i  SFR  competenti  per  territorio  definiscono  senza
indugio una zona delimitata, composta da una  zona  infestata  e  una
zona cuscinetto, conformemente all'allegato II, sezione 1. 
  2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato  II,
sezione 2, punto 1, i SFR competenti per territorio non sono tenuti a
stabilire zone delimitate conformemente al comma 1. In questo caso, i
SFR competenti per territorio adottano le misure  in  conformita'  al
punto 2 di detta sezione. 
  3. Nelle  zone  delimitate  i  SFR  adottano  le  misure  stabilite
nell'allegato II, sezione 3. 
  4. I SFR stabiliscono i periodi di  tempo  per  l'attuazione  delle
misure di cui ai commi 2 e 3.