Art. 2
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza
ospedaliera
1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero
ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale,
articolate per tipo di ricovero, sono individuate nell'Allegato 1,
che fa parte integrante del presente decreto. Per i ricoveri diurni
attribuiti ai DRG chirurgici e ai DRG 124, 125 e 323 la tariffa si
applica all'episodio di ricovero. Per i ricoveri diurni attribuiti ai
restanti DRG la tariffa si applica per accesso.
2. Le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle
prestazioni di riabilitazione ospedaliera, erogate in regime di
ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono riportate nell'Allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto. L'Allegato 2 riporta anche i valori
soglia dei ricoveri ordinari, per classi di categorie diagnostiche
maggiori (di seguito MDC), oltre i quali si applica la specifica
tariffa giornaliera ridotta indicata nel medesimo allegato. Per i
ricoveri diurni, la tariffa giornaliera ridotta indicata nel suddetto
allegato si applica agli accessi erogati oltre i valori soglia, per
MDC, stabiliti a livello regionale.
3. Le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle
prestazioni di lungodegenza post acuzie sono riportate all'Allegato 2
del presente decreto. Per tali prestazioni, la remunerazione delle
giornate erogate oltre il valore soglia della degenza, si applica la
tariffa giornaliera ridotta, entrambi riportati nel medesimo Allegato
2.
4. Le tariffe di cui al presente articolo costituiscono la
remunerazione onnicomprensiva degli episodi di ricovero. Le regioni
possono prevedere una remunerazione aggiuntiva, limitatamente a
erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi
massimi espressamente indicati, per i costi associati all'eventuale
utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo esclusivamente nei
casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei
vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilita'
sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati. Le regioni tengono conto delle
tariffe di cui al presente articolo nella definizione dell'importo
del finanziamento delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8
sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nel limite massimo fissato dall'art. 15,
comma 13 lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nonche'
delle classi tariffarie.