Art. 2 
 
Aggiornamento  delle  tariffe  per  le  prestazioni   di   assistenza
                             ospedaliera 
 
  1. Le tariffe massime per la  remunerazione  delle  prestazioni  di
assistenza ospedaliera  per  acuti  erogate  in  regime  di  ricovero
ordinario  e  diurno  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,
articolate per tipo di ricovero, sono  individuate  nell'Allegato  1,
che fa parte integrante del presente decreto. Per i  ricoveri  diurni
attribuiti ai DRG chirurgici e ai DRG 124, 125 e 323  la  tariffa  si
applica all'episodio di ricovero. Per i ricoveri diurni attribuiti ai
restanti DRG la tariffa si applica per accesso. 
  2. Le  tariffe  giornaliere  massime  per  la  remunerazione  delle
prestazioni di  riabilitazione  ospedaliera,  erogate  in  regime  di
ricovero  ordinario  e  diurno  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale, sono riportate  nell'Allegato  2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. L'Allegato 2 riporta anche i  valori
soglia dei ricoveri ordinari, per classi  di  categorie  diagnostiche
maggiori (di seguito MDC), oltre i  quali  si  applica  la  specifica
tariffa giornaliera ridotta indicata nel  medesimo  allegato.  Per  i
ricoveri diurni, la tariffa giornaliera ridotta indicata nel suddetto
allegato si applica agli accessi erogati oltre i valori  soglia,  per
MDC, stabiliti a livello regionale. 
  3. Le  tariffe  giornaliere  massime  per  la  remunerazione  delle
prestazioni di lungodegenza post acuzie sono riportate all'Allegato 2
del presente decreto. Per tali prestazioni,  la  remunerazione  delle
giornate erogate oltre il valore soglia della degenza, si applica  la
tariffa giornaliera ridotta, entrambi riportati nel medesimo Allegato
2. 
  4.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  articolo  costituiscono  la
remunerazione onnicomprensiva degli episodi di ricovero.  Le  regioni
possono  prevedere  una  remunerazione  aggiuntiva,  limitatamente  a
erogatori espressamente individuati e  in  relazione  a  quantitativi
massimi espressamente indicati, per i costi  associati  all'eventuale
utilizzo di specifiche dispositivi ad alto costo  esclusivamente  nei
casi, specifici  e  circoscritti,  individuati  e  regolamentati  nei
vigenti accordi interregionali per la compensazione  della  mobilita'
sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli
equilibri di bilancio programmati. Le  regioni  tengono  conto  delle
tariffe di cui al presente articolo  nella  definizione  dell'importo
del finanziamento delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art.  8
sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  e
successive modificazioni, nel limite massimo  fissato  dall'art.  15,
comma 13 lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  nonche'
delle classi tariffarie.