Art. 4
Criteri generali per l'adozione dei tariffari regionali
1. Le regioni per l'adozione dei propri tariffari ricorrono, anche
in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la
determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere
a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le
regioni tengono, altresi', conto, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi
2 e 3 e dell'art. 8-quinquies, comma 2-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, rispettivamente dell'eventuale
finanziamento extratariffario delle funzioni assistenziali, nonche'
di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai
sensi dell'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
successive modificazioni.
2. Le regioni articolano le tariffe, come determinate ai sensi dei
commi 1 e 3, per classi di erogatori, riconoscendo tariffe inferiori
agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di
attivita', verificate in sede di accreditamento istituzionale, di
minore complessita'.
3. Le regioni possono adottare, per la remunerazione dei propri
erogatori pubblici e privati, tariffe ridotte rispetto a quelle
definite ai sensi del comma 1, anche qualora cio' sia utile per
promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e i processi di
de-ospedalizzazione.