Art. 4 
 
       Criteri generali per l'adozione dei tariffari regionali 
 
  1. Le regioni per l'adozione dei propri tariffari ricorrono,  anche
in  via  alternativa,  ai  medesimi  criteri   individuati   per   la
determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui  alle  lettere
a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni.  Le
regioni tengono, altresi', conto, ai sensi dell'art. 8-sexies,  commi
2 e 3 e dell'art. 8-quinquies, comma 2-quater del decreto legislativo
30   dicembre   1992,   n.   502,   rispettivamente    dell'eventuale
finanziamento extratariffario delle funzioni  assistenziali,  nonche'
di eventuali risorse gia' attribuite per spese  di  investimento,  ai
sensi dell'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412  e
successive modificazioni. 
  2. Le regioni articolano le tariffe, come determinate ai sensi  dei
commi 1 e 3, per classi di erogatori, riconoscendo tariffe  inferiori
agli erogatori che  presentano  caratteristiche  organizzative  e  di
attivita', verificate in sede  di  accreditamento  istituzionale,  di
minore complessita'. 
  3. Le regioni possono adottare, per  la  remunerazione  dei  propri
erogatori pubblici e  privati,  tariffe  ridotte  rispetto  a  quelle
definite ai sensi del comma 1,  anche  qualora  cio'  sia  utile  per
promuovere  l'appropriatezza  delle  prestazioni  e  i  processi   di
de-ospedalizzazione.