Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province  autonome  compatibilmente
con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. 
  2. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe  superiori
a quelle  stabilite  dal  presente  decreto,  gli  importi  tariffari
superiori  alle  tariffe  massime  restano  a  carico   dei   bilanci
regionali. Tale disposizione si  intende  comunque  rispettata  dalle
regioni per  le  quali  il  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti,
istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005  (Rep.
Atti n.  2271/CSR),  abbia  verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
economico-finanziario  del  settore  sanitario,  fatto  salvo  quanto
specificatamente previsto  per  le  regioni  che  hanno  sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre  2004,
n. 311 e successive  modificazioni,  su  un  programma  operativo  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale. 
  3.   Sono   fatti   salvi   gli   importi    tariffari    derivanti
dall'applicazione di quanto stabilito ai  sensi  dell'art.  1,  comma
796, lettera p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2012 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 16, foglio n. 206