Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente
con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
2. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori
a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle
regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti,
istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep.
Atti n. 2271/CSR), abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto
specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni, su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale.
3. Sono fatti salvi gli importi tariffari derivanti
dall'applicazione di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1, comma
796, lettera p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 ottobre 2012
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 16, foglio n. 206