Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il metil  nonil  chetone
come unica sostanza  attiva  e  che  rientrano  nella  categoria  dei
repellenti e  attrattivi,  autorizzati  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  formano  oggetto  di  nuova
valutazione ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  come  prodotti
biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni dei  presidi  medico-chirurgici  di
cui al comma 1, entro il 30 aprile 2014 presentano al Ministero della
salute, per ogni presidio medico-chirurgico per  il  quale  intendono
ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come  prodotto
biocida, una specifica richiesta  corredata  di  tutti  gli  elementi
previsti dagli articoli 6 e 9 del  decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, entro il 30 aprile 2016, procede  al  rilascio  di  una
nuova  autorizzazione  come   prodotto   biocida,   che   sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i quali alla data del 30 aprile 2014 non e'  stata  presentata
alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto   biocida,   si
considerano revocate con decorrenza dal 31 ottobre 2014 e i  relativi
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale dopo il 30 aprile 2015. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si  applicano
ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa
all'ultimo dei principi attivi valutati.