Art. 3 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non possono essere  presentate  nuove  domande  per  l'autorizzazione
all'immissione in commercio di presidi  medico-chirurgici,  impiegati
come repellenti e attrattivi, contenenti come unico principio  attivo
il metil nonil chetone. 
  2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui  all'articolo
2, comma 2, i titolari dei relativi  presidi  medico  chirurgici  non
possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.