Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici, contenenti  ossido  di  rame  (II),
idrossido di rame (II) o carbonato basico di rame come unica sostanza
attiva e che rientrano nella categoria  dei  preservanti  del  legno,
autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione come prodotti biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni dei  presidi  medico-chirurgici  di
cui al comma 1, entro il 31  gennaio  2014  presentano  al  Ministero
della salute,  per  ogni  presidio  medico-chirurgico  per  il  quale
intendono ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come
prodotto biocida, una specifica  richiesta  corredata  di  tutti  gli
elementi previsti dagli articoli 6 e 9  del  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 174. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2016, procede al  rilascio  di  una
nuova  autorizzazione  come   prodotto   biocida,   che   sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i quali alla data del 31 gennaio 2014 non e' stata  presentata
alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto   biocida,   si
considerano revocate con decorrenza dal 31 luglio 2014 e  i  relativi
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2015. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si  applicano
ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa
all'ultimo dei principi attivi valutati.