Art. 3 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non possono essere  presentate  nuove  domande  per  l'autorizzazione
all'immissione in commercio di presidi  medico-chirurgici,  impiegati
come preservanti del legno, contenenti come  unico  principio  attivo
l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico
di rame. 
  2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui  all'articolo
2, comma 2, i titolari dei relativi  presidi  medico  chirurgici  non
possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.