Art. 4 
 
  1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti  soggetti
a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto,  appartenenti  alla  categoria  dei
preservanti del legno e contenenti come principio  attivo  unicamente
l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) o il carbonato basico
di rame, per i quali intendono ottenere  il  mutuo  riconoscimento  o
l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della
salute, entro il 31 gennaio 2014, una specifica  richiesta  corredata
di tutti gli elementi previsti dagli  articoli  6  e  9  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. 
  2. I prodotti di  cui  al  comma  1,  per  i  quali  non  e'  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa  entro  il  31
gennaio 2014, non possono essere piu' prodotti  a  decorrere  dal  31
luglio 2014 e venduti o ceduti  al  consumatore  finale  dopo  il  31
gennaio 2015. 
  3. Il Ministero della salute, per i prodotti di  cui  al  comma  1,
verificata la presenza delle condizioni di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede,  entro  il  31
gennaio 2016, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto  biocida,
o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione,
fornendo,   in   ogni   caso,   le   indicazioni    riguardanti    la
commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti gia'  presenti  sul
mercato  che  dovra'  avvenire  entro  sei  mesi   dalla   data   del
provvedimento di diniego. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non  si  applicano  ai
prodotti contenenti piu' principi attivi, qualora  uno  dei  principi
attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per  la
presentazione delle richieste e per la conseguente  valutazione  sono
quelli fissati dal Ministero della salute  in  conformita'  a  quanto
stabilito nella  direttiva  di  iscrizione  relativa  all'ultimo  dei
principi attivi valutati.