Art. 2 
 
  1. A decorrere  dal  31  ottobre  2012  i  prodotti  cosmetici  non
conformi alle disposizioni del presente decreto  non  possono  essere
immessi sul  mercato  dai  produttori  dell'Unione  europea  e  dagli
importatori  in  essa  stabiliti  e  non  possono  essere  venduti  o
distribuiti al consumatore finale dell'Unione europea.