IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre  2011,  allegato
al decreto del Presidente delle Repubblica del  19  dicembre  2011  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - serie
generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono  state
delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Visto  Il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Viste Le Comunicazioni della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE  2012/C  8/02),  la  Disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C  8/03)
e la Decisione della Commissione europea  riguardante  l'applicazione
delle disposizioni dell'art.  106,  paragrafo  2,  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le disposizioni di cui al predetto art.  36  della  legge  17  maggio
1999, n. 144, alla citta' di Bolzano; 
  Visto il decreto n. 552 del  24  giugno  2009  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti pro tempore, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2009  avente
ad oggetto «Imposizione di oneri di  servizio  pubblico  sulla  rotta
Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa»; 
  Vista la nota n. 0039256 del 7 novembre 2012 con  cui  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, ai sensi dell'art.
36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Presidente  della
Provincia Autonoma di Bolzano, la delega ad indire  e  presiedere  la
Conferenza  di  servizi,  al  fine  di   riesaminare   il   contenuto
dell'imposizione  di  oneri  di   servizio   pubblico   sulla   rotta
Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa; 
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi il giorno
22 novembre 2012; 
  Visto Il verbale della Conferenza di servizi del 22  novembre  2012
nel quale risulta che la Provincia Autonoma di Bolzano si  impegna  a
finanziare la continuita' territoriale della citta' di  Bolzano,  per
un triennio; 
  Vista la delibera n 1825 del 3 dicembre 2012 con la quale la Giunta
provinciale di  Bolzano,  al  fine  di  garantire  la  copertura  del
finanziamento del collegamento aereo onerato Bolzano-Roma Fiumicino e
viceversa per un triennio, ha impegnato sul Bilancio della  Provincia
Autonoma  di  Bolzano  l'importo  complessivo  di  euro  5.531.261,58
comprensivo di Iva; 
  Considerata la necessita' di rinnovare l'imposizione  di  oneri  di
servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e  viceversa  al
fine di assicurare ulteriormente  la  continuita'  territoriale  agli
abitanti della citta' di Bolzano; 
  Considerato che e' ritenuto essenziale assicurare alla  popolazione
della citta' di Bolzano un  collegamento  regolare,  continuativo  ed
ininterrotto con la citta' di Roma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  decreto,  il
servizio  aereo  di  linea   Bolzano-Roma   Fiumicino   e   viceversa
costituisce un servizio d'interesse economico generale.