Art. 2 
 
  Al fine di assicurare  l'effettuazione  di  collegamenti  adeguati,
regolari e continuativi, il  servizio  aereo  di  linea  Bolzano-Roma
Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico
secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.