Art. 4 
 
  I vettori comunitari che intendono operare  il  servizio  aereo  di
linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, in  conformita'
agli  oneri  di  servizio  pubblico  di   cui   all'art.   2,   senza
corrispettivo  finanziario,  devono  presentare  all'E.N.A.C.   (Ente
nazionale  per  l'aviazione  Civile),  l'accettazione  del  servizio,
secondo le modalita'  indicate  nell'allegato  tecnico  del  presente
decreto.