Art. 4 I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico del presente decreto.