Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento  (CE)  1008/2008,
il diritto di esercire la rotta Bolzano-Roma  Fiumicino  e  viceversa
potra' essere concesso in esclusiva  ad  un  unico  vettore,  per  un
periodo di tre  anni,  tramite  gara  pubblica  in  conformita'  alla
procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario,
nel caso in cui non sia  pervenuta  alcuna  accettazione  di  cui  al
precedente art. 4.