Art. 5 Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire la rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.