Art. 7 
 
  Con successivo decreto del Direttore della Direzione  generale  per
gli Aeroporti  ed  il  Trasporto  Aereo  viene  concesso  al  vettore
aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di  esercitare
il servizio aereo di  linea  sulla  rotta  Bolzano-Roma  Fiumicino  e
viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e
il vettore stesso per regolamentare tale servizio.