Art. 7 Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.