Art. 2 
 
 
               Affidamento delle attivita' di ricerca 
                            del POA 2012 
 
  1. In applicazione del Piano operativo annuale indicato all'art. 1,
comma  1,  nel  corso  del  2012  si  procede  all'affidamento  delle
attivita' di ricerca per l'importo di 62 milioni di  euro  attraverso
lo strumento degli accordi di programma, da  stipulare  con  soggetti
pubblici o con organismi a prevalente partecipazione  pubblica,  come
previsto all'art. 4 del decreto 8 marzo 2006. 
  2. L'importo di 62 milioni di euro di  cui  al  comma  1  e'  cosi'
ripartito: 
    a. 27 milioni di euro per l'accordo di  programma  con  ENEA,  di
cui: 
      i) 9  milioni  di  euro  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
relative al "Broader  Approach"  del  progetto  internazionale  sulla
fusione nucleare ITER; 
      ii) 18 milioni di euro per lo svolgimento di attivita' inerenti
ai sistemi  di  accumulo  dell'energia  elettrica,  le  biomasse,  le
correnti marine, il fotovoltaico, il solare termodinamico, la cattura
e sequestro della CO2, la razionalizzazione e il  risparmio  nell'uso
dell'energia elettrica, nonche'  lo  sviluppo  delle  conoscenze  per
l'utilizzo della fonte  nucleare  da  fissione,  a  completamento  di
progetti di ricerca  avviati.  Per  tali  attivita'  e'  prevista  la
partecipazione  da  parte  dei   principali   Istituti   universitari
nazionali, per una quota non  inferiore  al  20%  del  finanziamento,
nonche' l'intervento delle societa' partecipate da Enea; 
    b. 3 milioni di euro per l'accordo di programma con il  CNR,  per
lo svolgimento di  attivita'  relative  ai  sistemi  di  accumulo  di
energia elettrica ed alla razionalizzazione e risparmio  dell'energia
elettrica,  con  una  partecipazione  alle  attivita'  da  parte  dei
principali  Istituti  universitari  nazionali  per  una   quota   non
inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive; 
    c. 32 milioni di euro per l'accordo di programma con la  societa'
RSE SpA, per lo svolgimento di attivita' relative  al  governo,  alla
gestione ed  allo  sviluppo  del  sistema  elettrico  nazionale,  con
particolare riferimento alle infrastrutture  di  rete,  agli  scenari
futuri ed allo sviluppo e diffusione delle  fonti  rinnovabili,  alla
produzione di energia elettrica da biomasse, fonte  eolica,  correnti
marine,  fotovoltaico  e  geotermia  ed  alla   razionalizzazione   e
risparmio dell'energia elettrica. 
  3. In relazione alla ripartizione delle attivita' di ricerca di cui
al comma 2,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  prima  della
stipula degli accordi di programma e comunque prima dell'approvazione
dei piani di realizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del decreto  8
marzo 2006,  promuove  attivita'  di  coordinamento  tra  i  soggetti
affidatari con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di attivita' ed
attivare le necessarie sinergie. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  la  facolta'  di
modificare in qualsiasi momento i piani annuali di realizzazione  dei
soggetti affidatari di accordi di programma di cui all'art. 4,  comma
5 del decreto 8 marzo  2006,  rimodulandone  anche  le  risorse,  con
l'obiettivo di promuovere progetti di ricerca di rilevanza strategica
in  presenza  di  eventuali  mutamenti  degli  scenari  nazionali  ed
internazionali nel settore energetico. 
  5. I  soggetti  affidatari  di  accordi  di  programma  inviano  al
Ministero dello  sviluppo  economico  e  pubblicano  tramite  i  loro
canali, con cadenza almeno semestrale, una  relazione  riguardante  i
progetti in corso, i risultati conseguiti e le ricadute  sul  settore
produttivo delle attivita' di ricerca svolte.