Art. 2 Affidamento delle attivita' di ricerca del POA 2012 1. In applicazione del Piano operativo annuale indicato all'art. 1, comma 1, nel corso del 2012 si procede all'affidamento delle attivita' di ricerca per l'importo di 62 milioni di euro attraverso lo strumento degli accordi di programma, da stipulare con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, come previsto all'art. 4 del decreto 8 marzo 2006. 2. L'importo di 62 milioni di euro di cui al comma 1 e' cosi' ripartito: a. 27 milioni di euro per l'accordo di programma con ENEA, di cui: i) 9 milioni di euro per lo svolgimento delle attivita' relative al "Broader Approach" del progetto internazionale sulla fusione nucleare ITER; ii) 18 milioni di euro per lo svolgimento di attivita' inerenti ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica, le biomasse, le correnti marine, il fotovoltaico, il solare termodinamico, la cattura e sequestro della CO2, la razionalizzazione e il risparmio nell'uso dell'energia elettrica, nonche' lo sviluppo delle conoscenze per l'utilizzo della fonte nucleare da fissione, a completamento di progetti di ricerca avviati. Per tali attivita' e' prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento, nonche' l'intervento delle societa' partecipate da Enea; b. 3 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, per lo svolgimento di attivita' relative ai sistemi di accumulo di energia elettrica ed alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica, con una partecipazione alle attivita' da parte dei principali Istituti universitari nazionali per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive; c. 32 milioni di euro per l'accordo di programma con la societa' RSE SpA, per lo svolgimento di attivita' relative al governo, alla gestione ed allo sviluppo del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle infrastrutture di rete, agli scenari futuri ed allo sviluppo e diffusione delle fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da biomasse, fonte eolica, correnti marine, fotovoltaico e geotermia ed alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica. 3. In relazione alla ripartizione delle attivita' di ricerca di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, prima della stipula degli accordi di programma e comunque prima dell'approvazione dei piani di realizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del decreto 8 marzo 2006, promuove attivita' di coordinamento tra i soggetti affidatari con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di attivita' ed attivare le necessarie sinergie. 4. Il Ministero dello sviluppo economico ha la facolta' di modificare in qualsiasi momento i piani annuali di realizzazione dei soggetti affidatari di accordi di programma di cui all'art. 4, comma 5 del decreto 8 marzo 2006, rimodulandone anche le risorse, con l'obiettivo di promuovere progetti di ricerca di rilevanza strategica in presenza di eventuali mutamenti degli scenari nazionali ed internazionali nel settore energetico. 5. I soggetti affidatari di accordi di programma inviano al Ministero dello sviluppo economico e pubblicano tramite i loro canali, con cadenza almeno semestrale, una relazione riguardante i progetti in corso, i risultati conseguiti e le ricadute sul settore produttivo delle attivita' di ricerca svolte.