Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  di
bilancio per i provvedimenti di competenza ed il  successivo  inoltro
alla Corte dei Conti. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. E' altresi' pubblicato sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico. 
  3. Il presente decreto e' trasmesso alla Cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas,
per il seguito di competenza. 
    Roma, 9 novembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n.  13,  foglio  n.
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