Art. 4 Prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B 1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B, anche speciale, si articola in tre fasi: a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011; b) esecuzione di almeno due delle manovre, di cui una a marcia indietro, previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.2.1 a 7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011; c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1 a 7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2. 3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo e' presente una persona in qualita' di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' l'esaminatore di cui all'art. 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 4. Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione di guida di cui all'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sostiene una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011, su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata supera 750 Kg. La massa massima autorizzata del complesso, superiore a 3500 Kg, e' tale da non superare i 4250 Kg. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 5. Il candidato al conseguimento di una patente di categoria B, contestualmente all'estensione di abilitazione di cui al comma 4, sostiene un prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti i cui contenuti si conformano alle prescrizioni dei commi 1, 2, 3 e 4. 6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai conducenti titolari di una patente di guida di categoria B speciale. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai candidati al conseguimento di una patente di guida di categoria B speciale.