Art. 4 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento della patente di guida della categoria B 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento  della  patente  di  guida  della  categoria  B,  anche
speciale, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura  effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione di almeno due delle manovre, di cui  una  a  marcia
indietro, previste dall'allegato II, lettera  B,  punti  da  7.2.1  a
7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1  a
7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo  e'
presente una  persona  in  qualita'  di  istruttore,  alla  quale  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche' l'esaminatore  di  cui  all'art.
121, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 
  4.  Il  titolare  di  una  patente  di  categoria  B,  che  intende
conseguire l'abilitazione di guida di  cui  all'art.  116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, sostiene una  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato V  del
decreto legislativo n. 59  del  2011,  su  un  complesso  di  veicoli
composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui  massa
massima autorizzata supera 750 Kg. La massa massima  autorizzata  del
complesso, superiore a 3500 Kg, e' tale da non superare i 4250 Kg. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. 
  5. Il candidato al conseguimento di una  patente  di  categoria  B,
contestualmente all'estensione di abilitazione di  cui  al  comma  4,
sostiene un prova di verifica delle capacita' e dei  comportamenti  i
cui contenuti si conformano alle prescrizioni dei commi 1, 2, 3 e 4. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai conducenti
titolari di  una  patente  di  guida  di  categoria  B  speciale.  Le
disposizioni di cui al comma 5  non  si  applicano  ai  candidati  al
conseguimento di una patente di guida di categoria B speciale.