Art. 2
Attuazione del comma 9 dell'art. 8
del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158.
Misure per la riduzione del rischio sanitario associato
alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo
1. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori
automatici per la vendita diretta di latte crudo deve:
a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del
distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4
centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»;
b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del
latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre
giorni dalla data di mungitura;
c) escludere la disponibilita' di contenitori destinati al
consumo in loco del prodotto.
2. Nel caso in cui il distributore di cui al comma 1 disponga di un
sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in
etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) con caratteri di
almeno un centimetro e di colore rosso.