IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la legge 2 ottobre 1991, n. 316 (Gazzetta  Ufficiale  n.  237
del 9 ottobre  1991),  recante  disposizioni  concernenti  tariffe  e
diritti in materia di trasporto aereo; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Gazzetta Ufficiale n.  303
del 28 dicembre 1993 - Supplemento  ordinario),  recante  «Interventi
correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'art. 10 (Prezzi  e
tariffe), comma 12; 
  Vista la direttiva 96/67/CE del  Consiglio  del  15  ottobre  1996,
relativa all'accesso al mercato dei servizi  di  assistenza  a  terra
negli aeroporti della comunita'; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria   1995-1997),   ed   in
particolare gli articoli 1 e 24, nonche' l'allegato A; 
  Visto il decreto legislativo  13  gennaio  1999,  n.  18  (Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio  1999  -  Supplemento  ordinario),  di
attuazione della citata direttiva  96/67/CE  sul  libero  accesso  al
mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti  della
comunita', ed in particolare l'art. 19 - tariffe che stabilisce  che,
«nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano
forniti da un unico prestatore, le relative  tariffe  sono  approvate
dal  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  su   proposta
dell'ENAC, in conformita' delle previsioni di cui  all'art.  1  della
legge 2 ottobre 1991, n. 316»; 
  Vista la nota prot. 0143884/CSE dell'ENAC dell'8 novembre 2011, con
la quale l'ente, in relazione all'esigenza di definire in modo  certo
le tariffe di handling da applicare presso lo  scalo  di  Pantelleria
per lo svolgimento dei servizi finalizzati  a  fornire  assistenza  a
terra agli utenti dell'aeroporto, ha  chiesto  alla  societa'  G.A.P.
S.p.A.  le  informazioni  di  natura  sia  tecnica   che   economica,
unitamente al bilancio di esercizio 2010, relative alle attivita'  in
argomento; 
  Vista la nota prot. 0079455/ENAC/EAN del 20 giugno  2012,  con  cui
l'ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la definizione
delle tariffe dei servizi di assistenza a terra da  applicare  presso
lo scalo di Pantelleria, trattandosi di attivita' erogate  in  regime
di monopolio; 
  Considerato che l'ENAC ha  provveduto  all'accertamento  dei  costi
sostenuti dalla societa' per l'espletamento delle suddette attivita',
verificando la congruita', la  pertinenza  e  l'ammissibilita'  degli
stessi ai fini tariffari; 
  Considerato che dall'analisi svolta dall'ente, il corrispettivo  in
esame risulta determinato in euro 24,18/tonnellata servita; 
  Considerato  che,  il  suddetto  corrispettivo  risulta   eccessivo
rispetto al tariffario vigente applicato dalla societa'  sullo  scalo
di Pantelleria dal gennaio 2009, pari ad € 20,00/tonnellata servita; 
  Visto il  foglio  prot.  3062  della  direzione  generale  per  gli
aeroporti ed il trasporto aereo del 22 giugno 2012, con il  quale  e'
stato chiesto  all'ENAC  un  supplemento  d'istruttoria  al  fine  di
estendere la propria valutazione anche alla verifica della congruita'
del numero di unita' impiegate per assicurare i servizi in parola, la
cui  incidenza  risulta  oltremodo  rilevante  rispetto  agli   oneri
complessivi; 
  Vista la nota prot. 0095976-P/ENAC/EAN del 25 luglio 2012,  con  la
quale l'ente  ha  prodotto  le  integrazioni  richieste  dalle  quali
risulta modificata  la  proposta  tariffaria  da  € 24,18/tons  in  €
23,77/tons; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere all'approvazione del  suddetto
corrispettivo, in ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In ottemperanza al disposto dell'art. 19 del decreto legislativo n.
18/1999,  e'  approvato  il  corrispettivo  handling,  pari  ad  Euro
23,77/tonnellata servita, da applicare presso lo scalo di Pantelleria
per lo svolgimento dei servizi finalizzati  a  fornire  assistenza  a
terra all'utenza aeroportuale.