IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 23 luglio 1991 n. 223, e  successive  modificazioni,
ed, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218,  regolamento  recante   norme   per   la   semplificazione   del
procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di integrazione salariale  a  seguito  della
stipula di contratti di solidarieta'; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio  1994  n.  20,  e  successive
modifiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modifiche, ed in particolare, il Capo I del Titolo II; 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive  modifiche,
recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita»; 
  Visto l'art. 46-bis, comma 1,  lettera  h),  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, recante  «Misure  urgenti  per  la  crescita  del
Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.
134, il quale, nel sostituire il comma 70 dell'art.  2  della  citata
legge n. 92 del 2012, ha riformulato il comma  1  dell'art.  3  della
surrichiamata legge n. 223 del 1991; 
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  come
sopra riformulato, laddove dispone che «Il trattamento  straordinario
di integrazione salariale e' concesso, con decreto del  Ministro  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  ai  lavoratori  delle  imprese
soggette   alla   disciplina   dell'intervento    straordinario    di
integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di  fallimento,  di
emanazione del provvedimento di  liquidazione  coatta  amministrativa
ovvero di sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria,  quando
sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e
di salvaguardia, anche  parziale,  dei  livelli  di  occupazione,  da
valutare in base a  parametri  oggettivi  definiti  con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  trattamento
straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso
di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei
beni. In caso di mancata omologazione,  il  periodo  di  integrazione
salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel
caso di dichiarazione di fallimento.»; 
  Considerato  che,  in  funzione  del  superamento   delle   attuali
difficolta' occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono  volti  ad
agevolare   la   ricollocazione   dei   lavoratori,   favorendo    la
conservazione   del   patrimonio    delle    competenze    e    delle
professionalita' acquisite, nonche' ad  incrementare,  con  specifici
percorsi  formativi  e  di  riqualificazione,   l'occupabilita'   dei
soggetti  destinatari,  valorizzando,  con   le   politiche   attive,
l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro; 
  Considerato, inoltre, che il trattamento di integrazione  salariale
e' finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali sia presso
l'impresa   istante,   che   presso   imprese    terze    interessate
all'acquisizione, anche parziale, dell'azienda; 
  Ritenuto, pertanto, di  definire,  alla  luce  di  quanto  precede,
parametri oggettivi  di  valutazione  delle  istanze  di  trattamento
straordinario di integrazione salariale, presentate dal curatore, dal
liquidatore  o  dal  commissario,  nei  casi  di   dichiarazione   di
fallimento, di emanazione del provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa   ovvero   di    sottoposizione    all'amministrazione
straordinaria 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione del primo periodo del comma 1  dell'art.  3  della
legge n. 23 luglio 1991 n. 223, come  riformulato  dall'art.  46-bis,
comma 1, lettera  h),  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  il
presente decreto individua i parametri oggettivi per  la  valutazione
delle istanze presentate dal curatore fallimentare,  dal  commissario
liquidatore e dal commissario straordinario.