Art. 2 1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita', si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attivita' aziendale o alla ripresa dell'attivita' medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa; c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attivita', anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.