Art. 2 
 
  1. Ai fini  della  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata  legge  n.  223
del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  ovvero   di
sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto  attiene
alla  sussistenza  di  prospettive  di  continuazione  o  di  ripresa
dell'attivita', si tiene conto dei seguenti parametri  oggettivi,  da
indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale: 
    a)  misure  volte  all'attivazione   di   azioni   miranti   alla
prosecuzione dell'attivita' aziendale o alla  ripresa  dell'attivita'
medesima, adottate o da adottarsi da  parte  del  responsabile  della
procedura concorsuale; 
    b)  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di   terzi,   anche
conseguenti a proposte  di  cessione,  anche  parziale  dell'azienda,
ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa; 
    c)  tavoli,  in  sede  governativa   o   regionale,   finalizzati
all'individuazione di soluzioni operative tese alla  continuazione  o
alla ripresa dell'attivita', anche mediante  la  cessione,  totale  o
parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.